Far West, Italia armata, sceriffi, caos. Sono solo alcune delle formule colorite che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del dibattito pubblico. Il nocciolo della questione? La riforma della legge sulla legittima difesa. Fortemente voluta dalla componente leghista dell’attuale Governo (sulla scia di una sempre più intensa richiesta di sicurezza, o percezione della stessa, da parte dell’opinione pubblica), la riforma è oggi ufficialmente legge (legge 36 del 26 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale dal 3 maggio) approvata definitivamente dal Senato con una netta maggioranza: 201 sì, 38 no e 6 astenuti.
Come detto, i commenti alla nuova legge sono stati dei più coloriti. Ma estremizzando così si rischia di banalizzare, trascurando la portata non solo giuridica, ma anche etico-sociale dei cambiamenti introdotti dalla riforma. Cerchiamo, dunque, di chiarire tutte le novità della ‘nuova legittima difesa’, attraverso una panoramica che ne analizzi i passaggi fondamentali e che possa portare a riflessioni concrete.
Il pilastro della proporzionalità
Necessaria premessa per analizzare la nuova legge è individuare il pilastro concettuale e giuridico su cui si fonda la questione. L’istituto della legittima difesa ha origini antiche (prime forme si trovano già nella Legge delle Dodici Tavole e nel diritto romano), e si caratterizza per essere una causa di giustificazione di un reato. Tradotto: se sussiste, non è punibile chi pone in essere un atto previsto dalla legge come reato, perché l’ordinamento riconosce che vi è un superiore interesse o diritto da tutelare. Nello specifico della legittima difesa, non è punibile chi compie violenza per difendersi da un altro atto di violenza, anche uccidendo o ferendo l’aggressore in modo irreversibile. Vista la delicatezza del tema, però, l’ordinamento prevede delle caratteristiche specifiche, e precisamente individuate, che devono sussistere per rendere la difesa, per l’appunto, legittima. La più importante di queste è la proporzionalità (articolo 52 del codice penale): per essere legittima, la difesa deve sostanziarsi in un comportamento proporzionale a quello dell’offesa. Un elemento giuridico fondamentale, che impedisce derive violente e arbitrarie. In assenza di proporzionalità, infatti, si configura l’eccesso di legittima difesa, che è punito dalla legge. La proporzionalità, dunque, ha un’importanza enorme per quanto riguarda la gestione dell’uso della violenza e del suo rapporto con la legge. Perché tanta attenzione, quindi? Perché la riforma in esame porta proprio a una modifica di questo pilastro così importante.
Difesa “sempre” legittima
L’articolo 1 della nuova legge, infatti, aggiunge all’articolo 52 del codice penale un rafforzativo importante, affermando che, qualora l’offesa avvenga in casi di violazione di domicilio, la proporzionalità tra difesa e offesa sussiste sempre. Non occorre provarla, dunque, è stabilita a priori. Ma non solo. Alla violazione di domicilio, vengono equiparati anche i casi in cui il fatto sia avvenuto all’interno di “ogni altro luogo dove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Dunque, se qualcuno si introduce in casa mia, o nel mio ufficio, senza il mio volere, io posso attaccarlo in qualsiasi modo, senza alcuna possibilità di essere punito? Sarebbe davvero il Far West, ma per fortuna così non è. La norma, infatti, introduce dei limiti: non si è puniti solo qualora si sia usata “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere la propria o altrui incolumità”, e solo se l’intruso non abbia abbandonato i propri propositi criminosi (non sia desistente) e che quindi rappresenti un “pericolo di aggressione”.
Eccesso colposo e risarcimento danni
Un altro elemento importante della legge pre-riforma, e che discende logicamente da quanto detto, è quello che prevede l’obbligo di risarcire il danno provocato all’aggressore da un atto di difesa non proporzionale: il cosiddetto eccesso di legittima difesa (art. 55 codice penale). Fino ad oggi chi eccedeva nella difesa rispondeva del delitto colposo, sia in sede penale sia civile, con il risarcimento del danno. Con la riforma, invece, si afferma che la punibilità sarà sempre esclusa nei casi in cui “chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”, o se l’aggressore ha “approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, si pensi agli attacchi notturni o a donne e bambini da soli in casa. Qui sono più flebili (e pericolosi) i limiti: non sono punibile se attacco in stato di grave turbamento. Ma non si è sempre ‘gravemente turbati’ durante un’aggressione? A cosa può portare una lettura così permissiva? E non è tutto. Profondo anche il cambiamento legato agli aspetti civili: chi sarà assolto dal reato di eccesso di legittima difesa non sarà mai tenuto a risarcire il danneggiato.
Gratuito patrocinio
Rimanendo nell’ambito delle novità economiche, la nuova legge introduce un altro elemento di favore nei confronti di chi si difende da un’aggressione. Da oggi, infatti, le spese sostenute nel giudizio saranno interamente a carico dello Stato nei casi in cui chi ha esercitato la legittima difesa abbia ottenuto un provvedimento di archiviazione, non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento.