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Così si legge sul sito del Ministero dell’Interno:
“L’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione”.
“Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale”.
“Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista”.
”Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo”
Domande?
Il Caffè Scorretto di Maurizio Ceccarini