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Stalking, ecco come comportarsi

“La violenza colpisce l’identità di una persona come un meteorite la Terra”.
Esordisce con una figura forte, Manuela Moroncelli, assistente sociale e counselor, tra i relatori del convegno Violenza (in)finita-lo stalking tenutosi a Riccione lo scorso 24 gennaio. A volere fortemente l’incontro la neonata associazione Butterfly, in collaborazione con l’Arci Rimini, con il patrocinio del Comune di Riccione. A dare appoggio all’associazione e alle sue iniziative è stata la presidente della commissione Pari opportunità, Beatriz Colombo, che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione riccionese nel contrastare il fenomeno della violenza.
“Si tratta di combattere un retaggio culturale ancora presente, quello della sudditanza della donna, ma anche di combattere la vergogna che porta soprattutto gli uomini a non rivolgersi a chi li può aiutare sia in caso siano carnefici sia vittime”.

Lo Sportello di ascolto. Un primo passo, in questo senso, è stato quello di cambiare nome allo Sportello donna del Comune, trasformandolo in Sportello di ascolto.
“Intendiamo interagire ancora di più con la cittadinanza e offrire un servizio utile a chiunque ne abbia bisogno – continua Colombo – io stessa ho dato la mia disponibilità a ricevere ogni giovedì, dalle 9 alle 12 (su appuntamento), in forma gratuita, presso lo Sportello”.
A far parte della struttura sono gli avvocati Silvia Andruccioli e Giovanna Gaudenzi, le psicologhe, gli assistenti sociali e le giovani volontarie di “Butterfly”. Colombo rileva anche che nonostante la Convenzione di Istanbul sia stata ratificata nel 2011 (si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza), essa non è ancora del tutto rispettata.

Che cos’è lo stalking. Durante il convegno, naturalmente, si è discusso di una delle forme di violenza più diffuse: lo stalking. Ma occorre fare attenzione a non confondere il termine generico “violenza” con quello di “stalking” e quello di “maltrattamento”.
A spiegarne le differenze è stato l’avvocato Andruccioli.
“Si definisce stalking un insieme di comportamenti reiterati e intimidatori, fastidiosi, intrusivi e non desiderati nella vita altrui. Le conseguenze sul soggetto che subisce questi comportamenti (che sono solo di origine psicologica) sono stress, ansia, depressione, paura per l’incolumità propria e dei congiunti. Sentimenti perduranti, correlati a una modifica delle proprie abitudini di vita. Per far scattare la denuncia è sufficiente anche uno solo di questi elementi, ricordando che nell’80% dei casi il reato di stalking avviene tra persone che si conoscono, ma che non convivono in uno stesso luogo”.
Ben diverso è il caso in cui ci sia una violenza fisica perpetrata tra coniugi o conviventi.
“In questo caso parliamo di maltrattamenti in famiglia, un reato ben più grave”.

Tornando allo stalking, come ci si deve comportare?
“Si può procedere penalmente o civilmente – spiega l’avvocato – nel primo ambito questi comportamenti si definiscono atti persecutori e la vittima può presentare querela personalmente in Tribunale entro sei mesi dal fatto specifico. A quel punto si aprono le indagini. Fondamentale, in questo caso, è la raccolta delle prove da parte della vittima: messaggi, foto, lettere, tutto deve essere documentato, altrimenti il rischio è quello di vedersi archiviata la denuncia. Un altro modo di procedere è quello di riferire i fatti al Questore che può ammonire lo stalker. L’ammonizione è un atto amministrativo con tanto di verbale redatto, fondamentale nel caso in cui il carnefice continui nel suo atteggiamento intimidatorio perché può essere arrestato e la sua condanna inasprita. Il soggetto ammonito può però far ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale”.

Esistono anche provvedimenti in ambito civile.
“Si chiamano ordini di protezione, strumenti poco utilizzati, ma validi e di cui ci si può avvalere prima di ricorrere alla querela. Servono a tutelare le persone offese anche da comportamenti che non si configurano come reati. Ad esempio, atteggiamenti denigratori del soggetto familiare, della sua integrità morale o delle sue competenze. È il caso di una madre o di un padre sminuiti gravemente di fronte ai figli, anche se conviventi ma non coniugi. Gli ordini di protezione sono utili soprattutto nel caso di famiglie di fatto che hanno difficoltà di tutela. In questi casi il giudice ordina la cessazione della condotta e allontana dalla casa familiare il soggetto. Può anche stabilire un assegno di mantenimento se il nucleo gli è dipendente economicamente. Anche perché quella di tipo economico è una violenza molto subdola che spesso tiene legata la vittima al carnefice, soprattutto nel caso di persone non sposate. I provvedimenti di protezione hanno, però, una validità temporanea di un anno, nel corso del quale la vittima deve attivarsi per uscire da questa situazione, anche grazie all’aiuto di associazioni come Butterfly e dei servizi sociali. Purtroppo, ripeto, non sono sfruttati abbastanza e così c’è un carico di denunce spropositato”.

Melania Rinaldini