Home Top News Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto, rimangono al chiuso

Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto, rimangono al chiuso

Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto, rimangono al chiuso
Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto, rimangono al chiuso

ROMA (ITALPRESS) – Via l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un’ordinanza in merito. Rimane, però quello di mantenerle al chiuso. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.
Si legge nell’ordinanza. “Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
“5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano” conclude l’ordinanza.
(ITALPRESS).